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Home Data Protection & Privacy Garante Privacy

Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Redazione - Cips Legal scritto da Redazione - Cips Legal
17 Aprile 2023
in Garante Privacy
Tempo di lettura: 2 minuti
0

Il Regolamento europeo (UE) 2016/679 porterà significative innovazioni non solo per i cittadini, ma anche per le aziende, gli enti pubblici, le associazioni e i liberi professionisti. Il Regolamento introduce regole più chiare in materia di informativa e consenso, definisce i limiti al trattamento automatizzato  dei dati personali, pone le basi  per l’esercizio di nuovi diritti, stabilisce criteri rigorosi per  il trasferimento dei dati al di fuori dell’Ue e per i casi di violazione dei dati personali (data breach).
Il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali dovrà essere, come oggi, preventivo e inequivocabile, anche quando espresso attraverso mezzi elettronici (ad esempio, selezionando un’apposita casella in un sito web). Per trattare i dati sensibili, il Regolamento prevede che il consenso deve essere anche «esplicito». Viene esclusa ogni forma di consenso tacito (il silenzio, cioè, non equivale al consenso)  oppure ottenuto proponendo  a un interessato una serie di opzioni già selezionate. Il consenso potrà essere revocato in ogni momento. I trattamenti effettuati fino a quel momento dal titolare sulla base del consenso rimarranno comunque legittimi. I fornitori di servizi Internet e i social media, dovranno richiedere il consenso ai genitori o a chi esercita la potestà genitoriale per trattare i dati personali dei minori di 16 anni. Le decisioni che producono effetti giuridici (come, la concessione di un prestito) non potranno essere basate esclusivamente sul trattamento automatizzato dei dati (ad esempio, la profilazione). Faranno eccezione i casi in cui l’interessato abbia rilasciato un consenso esplicito al trattamento automatizzato dei suoi dati, oppure questo tipo di trattamento risulti strettamente necessario per la definizione di un contratto o avvenga in base a specifici obblighi di legge. In ogni caso, sono previste garanzie per gli interessati, come il diritto di opporsi alla decisione adottata sulla base di un trattamento automatizzato o   il diritto  di ottenere anche l’intervento umano rispetto alla decisione stessa. Se il trattamento è finalizzato ad attività di marketing diretto, l’interessato ha sempre  il diritto di opporsi alla profilazione.
Grazie all’introduzione del cosiddetto «diritto all’oblio», gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali anche on line da parte del titolare del trattamento qualora ricorrano alcune condizioni previste dal Regolamento: se i dati sono trattati solo sulla base del consenso; se i dati non sono più necessari per gli scopi rispetto ai quali sono stati raccolti; se i dati sono trattati illecitamente;
oppure se l’interessato si oppone legittimamente al loro trattamento. A questo diritto si accompagna l’obbligo per il titolare del trattamento che ha pubblicato i dati di comunicare la richiesta di cancellazione
a chiunque li stia trattando, nei limiti di quanto tecnicamente possibile.Il diritto all’oblio potrà essere limitato  solo  in alcuni casi specifici: per esempio, per garantire l’esercizio della libertà  di espressione
o   il diritto alla difesa in sede giudiziaria; per tutelare un interesse generale (ad esempio, la salute pubblica); oppure quando  i dati, resi anonimi, sono necessari per la ricerca storica o per finalità statistiche o scientifiche.

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