Lo scudo UE-USA per la privacy si fonda sui principi esposti qui di seguito:
– Obblighi rigorosi per le imprese che operano sui dati: nel nuovo regime il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti sottoporrà le imprese aderenti allo scudo a verifiche e aggiornamenti periodici per accertare che rispettino nella pratica le regole che hanno volontariamente accettato. In caso contrario, l’impresa si espone a sanzioni e al depennamento dall’elenco degli aderenti. L’inasprimento delle condizioni applicabili all’ulteriore trasferimento garantirà lo stesso livello di protezione anche quando l’impresa aderente allo scudo trasferisce i dati a terzi.
– Garanzie chiare e obblighi di trasparenza applicabili all’accesso da parte del governo degli Stati Uniti: gli Stati Uniti hanno assicurato ufficialmente all’UE che l’accesso delle autorità pubbliche ai dati per scopi di applicazione della legge e di sicurezza nazionale è soggetto a limitazioni, garanzie e meccanismi di vigilanza precisi. La novità è che qualsiasi persona nell’UE disporrà di meccanismi di ricorso in questo settore. Gli Stati Uniti hanno escluso attività indiscriminate di sorveglianza di massa sui dati personali trasferiti negli Stati Uniti nell’ambito dello scudo. Secondo le precisazioni fornite dall’Ufficio del Direttore dell’intelligence nazionale, la raccolta di dati in blocco sarà eventualmente ammissibile solo in presenza di determinati presupposti, e comunque si tratterà obbligatoriamente di una raccolta quanto più mirata e concentrata possibile. L’Ufficio ha illustrato nei particolari le garanzie vigenti riguardo all’uso dei dati in tali circostanze eccezionali. Il Segretario di Stato degli USA ha istituito all’interno del Dipartimento di Stato una via di ricorso aperta agli europei per gli aspetti legati all’intelligence nazionale: il meccanismo di mediazione.
– Tutela effettiva dei diritti individuali: chiunque ritenga che, nell’ambito dello scudo, sia stato compiuto un abuso sui dati che lo riguardano ha a disposizione vari meccanismi di composizione delle controversie di agevole accesso e dal costo contenuto. Idealmente sarà l’impresa stessa a risolvere il caso di reclamo oppure saranno offerte gratuitamente soluzioni basate su un organo alternativo di composizione delle controversie (ADR). Le persone si potranno anche rivolgere alle rispettive autorità nazionali di protezione dei dati, che collaboreranno con la Commissione federale del Commercio per assicurare che i casi di reclamo sottoposti da cittadini dell’UE siano esaminati e risolti. Esperiti tutti gli altri mezzi a disposizione, come extrema ratio il caso irrisolto potrà essere sottoposto a arbitrato. Per i casi che implicano la sicurezza nazionale, i cittadini dell’UE dispongono di una possibilità di ricorso nella figura del mediatore, che è indipendente dai servizi d’intelligence degli Stati Uniti.
– Analisi annuale comune: il meccanismo consentirà di monitorare il funzionamento dello scudo, compresi gli impegni e le garanzie relative all’accesso ai dati a fini di contrasto della criminalità e finalità di sicurezza nazionale. La Commissione europea e il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti effettueranno l’analisi, alla quale assoceranno esperti dell’intelligence nazionale statunitense e le autorità europee di protezione dei dati. La Commissione attingerà a tutte le altre fonti di informazioni disponibili e presenterà una relazione pubblica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Dopo aver presentato il progetto di scudo a febbraio, la Commissione vi ha inserito varie precisazioni e ulteriori miglioramenti basandosi sui pareri espressi delle autorità europee di protezione dei dati (Gruppo dell’articolo 29) e dal garante europeo della protezione dei dati e sulla risoluzione del Parlamento europeo. In particolare, la Commissione europea e gli Stati Uniti hanno concordato ulteriori precisazioni sulla raccolta di dati in blocco, il rafforzamento del meccanismo di mediazione e una maggiore esplicitazione degli obblighi delle imprese quanto ai limiti applicabili alla conservazione e all’ulteriore trasferimento.
Prossime tappe: la “decisione di adeguatezza” sarà notificata oggi agli Stati membri, entrando così in vigore immediatamente. Gli Stati Uniti pubblicheranno lo scudo per la privacy nel Registro federale, che è l’equivalente della nostra Gazzetta ufficiale. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti darà avvio allo scudo. Una volta studiato il regime e aggiornate pratiche e politiche per conformarvisi, le imprese potranno certificarsi come aderenti presso il Dipartimento del Commercio a partire dal 1o agosto. La Commissione pubblicherà nel frattempo una breve guida per informare i cittadini dei mezzi di ricorso di cui dispone la persona che ritiene che i suoi dati personali siano stati usati senza tener conto delle norme sulla protezione dei dati.
Contesto – Il 2 febbraio 2016 la Commissione europea e il governo degli Stati Uniti d’America hanno raggiunto un accordo politico su un nuovo regime per gli scambi transatlantici di dati personali a fini commerciali: lo scudo UE-USA per la privacy (IP/16/216). La Commissione ha presentato il progetto di testo della decisione il 29 febbraio 2016. A seguito del parere del Gruppo dell’articolo 29 (autorità di protezione dei dati) del 13 aprile e della risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio, la Commissione ha completato la procedura di adozione il 12 luglio 2016.
Lo scudo UE-USA per la privacy dà riscontro ai requisiti stabiliti dalla sentenza del 6 ottobre 2015 con cui la Corte di giustizia dell’Unione europea ha l’invalidato il vecchio regime dell’approdo sicuro.
Fonte: Commissione Europea