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Home Data Protection & Privacy Leggi & Sentenze

Omessa informativa di cui all’art. 13 del Codice della privacy

Redazione - Cips Legal scritto da Redazione - Cips Legal
27 Aprile 2023
in Leggi & Sentenze
Tempo di lettura: 3 minuti
0

[doc. web n. 2925464]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Stifter Josef KG. – 4 aprile 2013

Registro dei provvedimenti
n. 168 del 4 aprile 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di finanza, Compagnia Brunico, in esecuzione della richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice (n. 2454/53969 datata 8 febbraio 2011), ha svolto gli accertamenti di cui al verbale di operazioni compiute del 5 maggio 2011 nei confronti della società “Stifter Josef KG.”, con sede legale a Valle Aurina (BZ), fraz. Lutago, via Aurina n. 6, partita IVA 01366470217, in persona del legale rappresentante pro-tempore, dai quali è risultato, tra l’altro, che la società effettua una raccolta di dati personali (nome, cognome, indirizzo, e-mail e numero di telefono) all’atto dell’ordine, da parte dell’interessato, della merce commercializzata presente sul sito di e-commerce www.armishop.it, a fronte del quale è stata riscontrata l’assenza dell’informativa di cui all’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – d.lg. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominato Codice);

VISTO il verbale del  5 maggio 2011 con cui è stata contestata alla predetta società, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall’art. 161 del Codice, in relazione all’art. 13, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all’omessa informativa;

RILEVATO dal rapporto della predetta Compagnia, predisposto ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo al suddetto verbale di contestazione, che non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTO lo scritto difensivo del 18 maggio 2011 inviato ai sensi dell’art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con il quale la società, in riferimento all’omessa informativa, ha tenuto a precisare che “(…) la vendita per corrispondenza è stata sospesa nel aprile del 2010(…)” e che “l’attuale formulario di acquisizione dati presente sul sito non è funzionante e non invia messaggi(…)”;

RILEVATO che, nel corso dell’accertamento effettuato dalla Guardia di finanza, è stata stampata una prova d’ordine della merce dal predetto sito, e che pertanto i dati richiesti erano ancora nella disponibilità della società;

RITENUTO che la società ha quindi effettuato un trattamento di dati personali (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) senza rendere l’informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Codice;

VISTO l’art. 161 del Codice che punisce la violazione delle disposizioni di cui all’art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da seimila euro a trentaseimila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per applicare l’art. 164-bis, comma 1, del Codice che prevede che se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, avuto altresì riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attività svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell’ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell’opera svolta dall’agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare, ai sensi dell’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell’Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

a “Stifter Josef KG.”, con sede legale a Valle Aurina (BZ), fraz. Lutago, via Aurina n. 6, partita IVA 01366470217, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall’art. 161 del Codice indicata in motivazione

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento)  secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell’avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d. lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

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