Ora, nell’ottica di una possibile sussunzione del fenomeno descritto, ed in particolare di tecnologie di blockchain pubblicamente distribuite, nelle fattispecie previste dal GDPR si puó pensare a blockchain come ad un registro pubblico per la gestione dei dati presenti al suo interno correlati alla transazione che non vengono più gestite da un unico soggetto ma da tutti i partecipanti del network i quali, a loro volta, verificano, approvano e registrano tutti i blocchi. Intanto, iniziamo con il precisare che Per «dato personale» il GDPR intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona […]