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Home Data Protection & Privacy Garante Privacy

Videosorveglianza, il consenso dei dipendenti non scrimina il datore.

Redazione - Cips Legal scritto da Redazione - Cips Legal
17 Aprile 2023
in Garante Privacy
Tempo di lettura: 2 minuti
0

Il datore di lavoro/titolare del negozio installava in azienda un impianto di videosorveglianza senza l’osservanza di quanto prescritto dall’ART. 4, COMMA 1, L. N. 300 DEL 1970, bensì giovandosi di un accordo scritto con i dipendenti. Riteneva, come altri imprenditori, che l’accordo con (tutti) i dipendenti fosse sufficiente a rendere legalmente corretta l’installazione dell’impianto; e si sbagliava, stando alla sentenza del giudice di primo grado, per cui ha proposto ricorso per cassazione.

La Corte di cassazione, sez. III penale, con sentenza 17 gennaio 2020, n. 1733 (testo in calce) conferma tuttavia l’indirizzo consolidato in pronunce assai recenti (tra cui la SENTENZA 10 APRILE 2018, N. 38882 e la SENTENZA 8 MAGGIO 2017, N. 22148, tutte della terza sezione) secondo cui la fattispecie incriminatrice ex art. 4 è integrata (con l’installazione di un sistema di videosorveglianza in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, come nel caso di specie) anche quando, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e di provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa, l’installazione dell’impianto sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti.

È ineludibile per il datore di lavoro l’accordo con le rappresentanze sindacali (o, in difetto di quello, il provvedimento autorizzativo della Direzione territoriale del lavoro), quando voglia installare regolarmente, per una delle finalità tipizzate dalla legge, un impianto di videosorveglianza.

Tale procedura, “frutto della scelta specifica di affidare l’assetto della regolamentazione di tali interessi alle rappresentanze sindacali o, in ultima analisi, ad un organo pubblico, con esclusione della possibilità che i lavoratori, uti singuli, possano autonomamente provvedere al riguardo”, per la S.C. è legata alla considerazione dei “lavoratori come soggetti deboli del rapporto di lavoro subordinato”.

Ed è per la “maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore”, che la procedura codeterminativa è da reputare inderogabile (a differenza di quanto ritenuto dalla stessa Sez. III, SENTENZA 17 APRILE 2012, N. 22611), potendo essere sostituita dall’autorizzazione amministrativa nel solo caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, mentre il consenso dei singoli lavoratori, “in qualsiasi forma prestato (…), non vale a scriminare la condotta del datore di lavoro che abbia installato i predetti impianti in violazione delle prescrizioni dettate dalla fattispecie incriminatrice”.

Altalex
Superfluo concludere che il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

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