Un dipendente di una azienda è stato licenziato, a seguito del verificarsi di anomalie dell’andamento della rete informatica aziendale. In particolare durante le verifiche sui log delle web mail è emerso che il suddetto dipendente ha utilizzato in modo illecito gli strumenti elettronici aziendali, accedendo abusivamente alle mail aziendali dei colleghi, acquisendo informazioni, dati ed allegati riservati, violando in questo modo le procedure aziendali in materia di utilizzo di beni aziendali affidati al dipendente e la violazione della privacy dei dipendenti che hanno subito un accesso abusivo alla posta elettronica lavorativa. Alla luce della gravità dei fatti, la società procedeva al licenziamento del dipendente.
Il dipendente presentava ricorso contro il licenziamento ai sensi dell’art. 414 Codice di Procedura Civile, convenendo in giudizio l’azienda al fine di accertare e dichiarare la nullità, l’illegittimità, l’invalidità e l’inefficacia del licenziamento; reintegrare lo stesso nel posto di lavoro e condannare la società al risarcimento del danno subito.
L’azienda si costituiva in giudizio e presentava una memoria difensiva con allegati i file di log inerenti agli utilizzi delle web mail, ed ha anche richiesto la Consulenza Tecnica di ufficio (CTU) per la verifica dei dati dell’audit aziendale. sui quali è stata effettuata la contestazione disciplinare.
Secondo la relazione del CTU ha evidenziato come i sopra citati dati non siano attendibili né affidabili. L’azienda non ha adottato adeguate misure per attestare e precostituirsi l’immodificabilità e attendibilità dei file di log. Nel momento in cui è stata effettuata la copia dei log che ricollegano al pc del ricorrente l’indirizzo Ip utilizzato, il contenuto del file non è stato sottoposto a nessun controllo di integrità al fine di acquisire l’identità assoluta con il dato nel suo contenuto originale, così come prodotto dal sistema. Secondo il CTU, in assenza di tali garanzie, il dato dei file di log è alterabile.
Il giudice ha approfondito il profilo della prova nel licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo di natura disciplinare, prova che deve riguardare: la sussistenza del fatto, la gravità dello stesso, la sua idoneità ad incidere negativamente sugli elementi essenziali del rapporto (ed in particolare su quello fiduciario).
Il giudice ha accolto la domanda del dipendente in quanto non è stata raggiunta la prova degli accessi e la riferibilità degli stessi alla responsabilità del ricorrente in maniera certa, anche attraverso elementi induttivi. Il giudice ha evidenziato come l’azienda abbia fondato il licenziamento sui log relativi all’IP ma non sui log relativi agli accessi illegittimi che possono desumersi dall’incrocio con gli altri log del sistema Lotus dominio ( come abbiamo visto non prodotti dall’impresa ma messi a disposizione).
Il giudice ha specificato come tali file di log non siano più disponibili a distanza di tempo dei fatti ma sono disponibili esclusivamente solo delle copie fatte su un cd degli stessi realizzati dal datore di lavoro a seguito di un accesso amministrativo.
Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato e ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro l’azienda è stata condannata al pagamento del risarcimento del danno commisurati alle retribuzioni globali, di fatto, dal giorno del licenziamento a quello di effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione delle singole scadenze al saldo, al pagamento degli oneri previdenziali, al pagamento delle spese processuali.